Conto Termico 3.0: pubblicate le regole applicative
REGOLE APPLICATIVE DEL D.M. 7 AGOSTO 2025: Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili
Oggi, 19 dicembre 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato le Regole Applicative del Conto Termico 3.0, relative al Decreto Ministeriale del 7 agosto 2025.
Il Conto Termico 3.0, o nuovo Conto Termico, incentiva interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili con una dotazione finanziaria di 900 milioni di euro annui, erogati con un sostegno in conto capitale fino a un massimo del 65% delle spese ammissibili.
Il documento fornisce, inoltre, precisazioni in merito alla disciplina transitoria dal precedente D.M. 16 febbraio 2016.
In particolare, per tutti gli interventi ammissibili alla previgente disciplina e realizzati entro il 25 dicembre 2025, la richiesta di accesso agli incentivi relativi al D.M. 16 febbraio 2016 deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla conclusione degli interventi.
Inoltre, per gli interventi realizzati dalle imprese, i cui lavori siano stati avviati dal 7 agosto 2025 e non siano stati ancora conclusi alla data del 25 dicembre 2025, fino all’entrata in esercizio del nuovo Portaltermico, è possibile inviare la “richiesta preliminare di accesso agli incentivi” (comma 3 dell’Articolo 25 del D.M. 7 Agosto 2025) tramite PEC all’indirizzo preliminareimpreseCT3@pec.gse.it.
Conto Termico: Incentivo per l’Efficienza Energetica e le Rinnovabili
Il Conto Termico (ufficialmente, il Conto Termico 2.0 o, in attesa di aggiornamenti normativi, talvolta chiamato 3.0 nel settore) è un pilastro fondamentale della strategia energetica nazionale italiana, gestito interamente dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici). A differenza degli incentivi fiscali, esso offre un contributo diretto in conto capitale (fondo perduto) per interventi volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici esistenti e a promuovere l’uso di fonti rinnovabili per la produzione di calore.
Natura e Obiettivo dell’Incentivo
L’obiettivo primario è incentivare la sostituzione di impianti inquinanti e obsoleti con tecnologie ad alta efficienza o a zero/basse emissioni. Questo meccanismo si distingue dalle detrazioni IRPEF/IRES perché il denaro viene erogato tramite bonifico bancario, rendendo il contributo immediato (nei tempi stabiliti dal GSE) e non vincolato alla capacità fiscale del beneficiario.
L’incentivo copre una percentuale significativa della spesa sostenuta, garantendo che gli interventi di riqualificazione siano economicamente accessibili sia ai privati (persone fisiche e giuridiche) sia alla Pubblica Amministrazione (PA), a cui sono riservate condizioni e massimali più favorevoli.
Tipologie di Interventi Ammissibili e Requisiti Tecnici
Il Conto Termico è suddiviso in due categorie principali di intervento:
A. Interventi di Efficienza Energetica (Art. 3, D.M. 16/02/2016)
Questi riguardano l’ottimizzazione delle prestazioni termiche dell’involucro edilizio e degli impianti:
- Isolamento Termico: Riguarda pareti, coperture e pavimenti, con requisiti specifici di trasmittanza termica che devono rispettare i limiti di zona e superare i valori preesistenti.
- Sostituzione di Infissi: Sostituzione di serramenti e porte d’ingresso, a condizione che i nuovi elementi rispettino i requisiti di trasmittanza e abbiano specifiche caratteristiche di tenuta all’aria.
- Impianti di Climatizzazione: Sostituzione di impianti esistenti con sistemi più efficienti (solo per la PA) e installazione di sistemi di building automation.
B. Interventi per la Produzione di Energia Termica da Fonti Rinnovabili (Art. 4)
Questa sezione è la più utilizzata dai privati e prevede la sostituzione di generatori di calore esistenti con:
- Pompe di Calore: Di qualsiasi tipologia (aria-acqua, aria-aria, geotermiche), con precisi requisiti di COP (Coefficient of Performance) e EER (Energy Efficiency Ratio) per garantire l’alta efficienza.
- Generatori a Biomasse: Caldaie, termocamini, stufe e inserti alimentati a pellet, legna o cippato, che devono appartenere almeno alla classe di qualità ambientale “5 Stelle” (o equivalenti per apparecchi meno recenti ma certificati) e rispettare rigorosi limiti di emissione in atmosfera.
- Impianti Solari Termici: Sistemi per la produzione di acqua calda sanitaria o integrazione al riscaldamento, anche a concentrazione.
Erogazione degli Incentivi e Cumulabilità
Pagamento diretto dal GSE all’IBAN indicato in fase di domanda, tramite bonifico bancario.
Per importi fino a €15 000 può essere erogato in un’unica soluzione.
Per importi maggiori, l’incentivo viene corrisposto in rate annuali costanti su 2–5 anni a seconda del tipo e della dimensione dell’intervento.
Le tempistiche medie di pagamento sono nell’ordine di 45–60 giorni dopo l’accettazione e la verifica della pratica completa.
Per la PA in accesso diretto è possibile ricevere l’intero incentivo in un’unica rata; modalità di prenotazione permettono anche anticipi o rate intermedie.
Cumulabilità con Altri Incentivi
In linea generale, il Conto Termico 3.0 non è cumulabile con altri incentivi statali e agevolazioni pubbliche che finanziano gli stessi costi ammissibili (es. Ecobonus, Superbonus) per le medesime spese.
È possibile cumularlo con fondi di garanzia, contributi regionali non statali o strumenti di finanziamento europei, purché non si sovrappongano agli stessi costi ammissibili.
Per la Pubblica Amministrazione la normativa consente il cumulo con altri finanziamenti in conto capitale fino a un massimo del 100 % delle spese ammissibili.
Processo di Accesso (Accesso Diretto)
L’Accesso Diretto è la via più rapida e consiste nell’ottenere l’incentivo a lavori ultimati. I passaggi fondamentali sono:
- Requisito: L’intervento deve essere già stato concluso.
- Tempistica: La domanda deve essere inviata al GSE, esclusivamente tramite il Portale Termico (applicativo informatico), entro e non oltre 60 giorni solari dalla data di conclusione dei lavori.
- Documentazione: È necessario allegare la fattura, le ricevute dei bonifici di pagamento (che devono essere “parlanti” e tracciabili), le certificazioni tecniche del nuovo impianto e, ove richiesto, l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) ante e post operam.
Questa procedura garantisce ai cittadini e alle imprese un sostegno economico concreto e relativamente veloce per la transizione verso un riscaldamento più sostenibile.
Diagnosi Energetica: quando è obbligatoria ?
La diagnosi energetica (o un documento equivalente, come l’Attestato di Prestazione Energetica APE) è un elemento chiave nel Conto Termico, ma la sua obbligatorietà dipende dalla tipologia di intervento e dal soggetto beneficiario.
Ecco i principali casi in cui la diagnosi energetica (o una documentazione tecnica avanzata) è necessaria nell’ambito del Conto Termico 2.0:
Per gli Interventi di Efficienza Energetica (Articolo 3)
La diagnosi energetica è quasi sempre necessaria quando l’intervento non è una semplice sostituzione di un generatore di calore, ma mira a migliorare l’efficienza complessiva dell’edificio (e rientra quindi negli interventi della Tabella 1, Art. 3 del DM).
- Isolamento dell’Involucro e Sostituzione di Infissi (Intervento 3.A/3.B):
- È richiesta per gli edifici esistenti della Pubblica Amministrazione.
- È richiesta per i soggetti privati (imprese o persone fisiche) che realizzano interventi di isolamento termico o sostituzione di infissi, al fine di dimostrare che gli interventi massimizzano i risparmi energetici e rispettano i requisiti prestazionali.
- Sostituzione di Impianti di Climatizzazione per la PA (Intervento 3.C):
- È sempre richiesta quando la Pubblica Amministrazione sostituisce un impianto di climatizzazione con un sistema a più alta efficienza (come caldaie a condensazione, non ammesse ai privati). La diagnosi serve a definire il corretto dimensionamento del nuovo impianto e a quantificare i risparmi.
- Installazione di Sistemi di Building Automation (Intervento 3.F):
- È richiesta in tutti i casi, poiché serve a definire il potenziale di risparmio derivante dall’introduzione di sistemi di gestione e controllo degli impianti.
Attestato di Prestazione Energetica (APE)
Anche quando una diagnosi energetica completa non è richiesta, l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) ante e post intervento è obbligatorio per la maggior parte degli interventi, in particolare per:
- Interventi che coinvolgono l’involucro edilizio (isolamento e infissi): L’APE è fondamentale per dimostrare il miglioramento della classe energetica conseguito grazie ai lavori.
- Interventi che riqualificano l’impianto termico: Sebbene non sia una “diagnosi”, l’APE pre e post operam è spesso l’unico documento necessario per gli interventi standard di sostituzione del generatore di calore.
Quando la Diagnosi NON è necessaria (Sostituzione Standard)
Nei casi più comuni di accesso all’incentivo per i privati, che rientrano negli Interventi per la produzione di Energia Termica da Fonti Rinnovabili (Articolo 4), la diagnosi energetica NON è necessaria.
- Sostituzione di generatori di calore (es. stufe a biomassa, pompe di calore, solare termico) di piccola potenza: In queste circostanze (generalmente sotto i 500 kW), il Conto Termico si basa su:
- La certificazione di conformità e l’efficienza del nuovo impianto (es. certificazione 5 Stelle per le biomasse).
- Il rispetto di requisiti tecnici specifici (es. COP minimo per le pompe di calore).
- La documentazione fotografica e le schede tecniche.
In sintesi, se l’intervento è una semplice sostituzione di un impianto con uno a fonti rinnovabili che rispetta i requisiti di efficienza e qualità, la documentazione tecnica del prodotto e la dimostrazione del corretto dimensionamento sono sufficienti. Se l’intervento è più complesso, coinvolge l’isolamento dell’edificio o rientra in specifici casi della Pubblica Amministrazione, la Diagnosi Energetica diventa obbligatoria.
Aggiornamento: 24 Dicembre 2025
